Sez. L, Sentenza n. 21692 del 14/08/2008 (Rv. 604594 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Agevolazioni e benefici contributivi in favore di datori di lavoro del settore agricolo - Cumulabilità tra le riduzioni contributive rispettivamente previste dalla legge n. 67 del 1988 e dal d.l. n. 536 del 1987 (convertito, con modificazioni, nella legge 48 del 1988) - Esclusione - Divieto di cumulo successivamente affermato dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 44, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003) - Incidenza sulla predetta interpretazione - Esclusione - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - Irrilevanza nel giudizio "a quo".
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
In tema di agevolazioni e benefici contributivi previsti per le aziende agricole, non sono tra loro cumulabili, a norma del comma 6 dell'art. 9 della legge n. 67 del 1988, la riduzione contributiva prevista dal comma 5 dello stesso art. 9 (integrato dall'art. 2, comma 6, del d.l. n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 160 del 1988, e poi sostituito dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993), in favore dei datori di lavoro del settore agricolo operanti in aree del territorio nazionale qualificate, in base ad apposite leggi, "territori montani" e "zone agricole svantaggiate", e le riduzioni contributive previste dai commi 5 (sostitutivo del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 64 del 1986) e 6 dell'art. 1 del d.l. n. 536 del 1987 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 1988) in favore, rispettivamente, dei datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori del Mezzogiorno e dei datori di lavoro del settore agricolo in genere. Una pluralità di convergenti criteri ermeneutica conduce al divieto di cumulo anche a prescindere dall'incidenza del sopravvenuto art. 44, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, che, con norma di interpretazione autentica, ha interpretato l'anzidetto art. 9, comma 6, della legge n. 67 del 1988 nel senso del divieto di cumulo tra riduzioni contributive. Ne consegue che la questione di costituzionalità della norma di interpretazione autentica, di cui al citato art. 44, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, per l'incidenza sui giudizi in corso di norma con effetti retroattivi, deve ritenersi irrilevante nel giudizio "a quo", giacché la eventuale declaratoria di incostituzionale dell'art. 44, comma 1, del predetto d.l. n. 239 del 2003, sarebbe priva di ogni concreta influenza circa l'interpretazione delle norme che trovano applicazione ai fini della decisione della controversia.
Riferimenti normativi: Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 com. 1 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9 com. 5, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9 com. 6, Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 1 com. 5, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 1 com. 6, Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 2 com. 6, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)