Sez. L, Sentenza n. 14227 del 27/10/2000 (Rv. 541277 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Beneficio previsto dall'art. 1 D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 - Ulteriore agevolazione contemplata dall'art. 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67 - Cumulabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
Il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, quale previsto dall'art. 1 D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 (che dispone che per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 gennaio 1987 è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori del Mezzogiorno la riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente) è compatibile con l'ulteriore e diverso beneficio contemplato dall'art. 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (che dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1988 i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15% dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani di cui all'art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601). Pertanto quando un'azienda presenta i requisiti previsti da entrambe le norme menzionate può godere di entrambi i benefici suddetti.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1987 num. 536 art. 1, Decreto Legge 28/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)