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Sez. L, Sentenza n. 4080 del 12/05/1990 (Rv. 467102 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE - SCELTA DEI LAVORATORI NEL PRIMO E NEL SECONDO RELATIVO AD UNA PLURALITÀ DI PRESTATORI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467102-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE - SCELTA DEI LAVORATORI NEL PRIMO E NEL SECONDO RELATIVO AD UNA PLURALITÀ DI PRESTATORI - CRITERI.*

Il licenziamento collettivo, che è correlato ad una situazione di trasformazione o ridimensionamento strutturale dell'impresa quale scelta insindacabile del datore di lavoro, comporta la concreta e stabile soppressione di posti di lavoro con la conseguenza che i lavoratori da licenziare vanno scelti in osservanza dei criteri di cui agli accordi interconfederali, se applicabili, e nel rispetto del divieto di discriminazione e delle regole di correttezza e buona fede. Invece, è individuale il licenziamento di una pluralità di prestatori d'opera quando il rapporto di lavoro cessa per ragioni che ineriscono all'attività produttiva o all'organizzazione del lavoro ovvero al regolare funzionamento di essa ma che abbiano implicato la necessità di trasformare o ridimensionare strutturalmente l'impresa con la conseguenza che i lavoratori da licenziare vanno individuati in base alle mansioni svolte, sempre che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di utilizzazione in altro settore dell'azienda anche con attribuzione di mansioni diverse da quelle per cui ebbe luogo l'assunzione in servizio. (V 6420/88, mass n 460750; (V 87/88, mass n 456740).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)