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Sez. L, Sentenza n. 6420 del 28/11/1988 (Rv. 460750 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460750-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO - DISTINZIONE.*

Il licenziamento collettivo, al quale non si applica la normativa per i licenziamenti individuali, è caratterizzato da un ridimensionamento dell'azienda, cioè dell'attività imprenditoriale, nel senso della contrazione della produzione, comportante la soppressione di elementi materiali dell'azienda stessa o solo un'effettiva e non transitoria riduzione dell'elemento personale, potendo il detto ridimensionamento attuarsi anche senza modificare o sopprimere strutture aziendali; il licenziamento individuale plurimo, invece, è conseguente ad una diversa organizzazione del lavoro, ad esempio per la introduzione di mezzi tecnici di automazione, o comunque di maggiore efficienza o di minor costo, la quale renda superflua la permanenza di una parte di dipendenti, pur restando immutate, o persino ampliate, le dimensioni dell'azienda e cioè l'attività economica e la produzione. (V 5460/87, mass n 454018; (V 1635/86, mass n 444994; (V 6158/85, mass n 443291; (V 2056/85, mass n 439959; (V 501/84, mass n 432735).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)