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Sez. L, Sentenza n. 691 del 04/02/1986 (Rv. 444251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DISTACCO DEL LAVORATORE - ATTRIBUZIONI DI MANSIONI SUPERIORI DA PARTE DEL TERZO BENEFICIARIO - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE RETRIBUZIONE ED ALLA QUALIFICA SUPERIORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DISTACCO DEL LAVORATORE - ATTRIBUZIONI DI MANSIONI SUPERIORI DA PARTE DEL TERZO BENEFICIARIO - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE RETRIBUZIONE ED ALLA QUALIFICA SUPERIORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE - SUSSISTENZA.*

Il distacco del lavoratore comandato a prestare la propria attività presso altro datore di lavoro non è necessariamente predeterminato e può durare finché permanga l'interesse del datore di lavoro distaccante e così fino alla cessazione del rapporto di lavoro, senza determinare alcun mutamento dell'unico ed originario rapporto di lavoro, ma solo una modificazione del modo di esecuzione della prestazione. Pertanto, se il terzo beneficiario adibisce il lavoratore a mansioni superiori a quelle espletate presso il datore di lavoro che ha operato il distacco, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il trattamento economico relativo alle mansioni effettivamente svolte ed al conferimento del grado o della qualifica superiore, senza che egli possa invocare la sua estraneità al conferimento di tali mansioni, dipendendo tale situazione esclusivamente dal suo provvedimento di distacco. (V 3487/81, mass n 414081; (V 2471/84, mass n 434495).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)