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Sez. L, Sentenza n. 2471 del 16/04/1984 (Rv. 434495 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISTACCO DEL LAVORATORE PRESSO UN TERZO - APPLICAZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO A MANSIONI SUPERIORI - VERSAMENTO DELLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE.*
Stato
decisa il 1984-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434495-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISTACCO DEL LAVORATORE PRESSO UN TERZO - APPLICAZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO A MANSIONI SUPERIORI - VERSAMENTO DELLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE.*

Il distacco del lavoratore comandato a prestare la propria attività presso altro datore di lavoro, non determina alcun mutamento dello unico ed originario rapporto di lavoro, ma solo una modificazione del modo di esecuzione della prestazione. Pertanto, se il terzo beneficiario della prestazione adibisce il lavoratore a mansioni superiori a quelle svolte presso il datore di lavoro distaccante, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il trattamento economico relativo alle mansioni effettivamente svolte e al conferimento del grado o qualifica superiore, senza che possa invocare la sua estraneità al conferimento di tali mansioni, dipendendo tale situazione esclusivamente dal suo provvedimento di distacco. (V 3487/81, mass n 414081; (V 2437/81, mass n 413212; (V 3888/78, mass n 393486; (V 2766/68).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)