Sez. 2, Sentenza n. 7658 del 27/01/2015 Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 262572 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di ricezione di carte di credito o analoghi documenti di pagamento o prelievo di provenienza illecita - Art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143 - Reato di ricettazione - Ambiti di applicabilità - Indicazione - Fattispecie.
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Integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (attualmente art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita", le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale. (Fattispecie relativa alla detenzione di carte di credito di provenienza furtiva, in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di ricettazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 55 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)