Sez. 6, Sentenza n. 35930 del 16/07/2009 Ud. (dep. 16/09/2009) Rv. 244874 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di ricezione di carte di credito o analoghi documenti di pagamento o prelievo di illecita provenienza illecita, previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143 - Reato di ricettazione - Ambiti di applicabilità - Indicazione - Fattispecie.
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Integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197, che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita", le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale. (Fattispecie relativa all'acquisto di carte di credito contraffatte, in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di ricettazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)