Sez. U, Sentenza n. 22902 del 28/03/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 218872 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - Reato di ricezione di carte di credito o analoghi documenti di pagamento o prelievo di provenienza illecita previsto dal d.l. 3 maggio 1991 n. 143 - Reato di ricettazione - Ambiti di applicabilità - Indicazione.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Integra il reato di cui all'art. 648 cod. proc. pen. (ricettazione) la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi) provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12, seconda parte, D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197, (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti <<di provenienza illecita>>), le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)