Sez. 3, Sentenza n. 2616 del 30/03/1990 (Rv. 466304 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - INESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI PRIMARIE ED ESSENZIALI DEL CONTRATTO - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - INESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI PRIMARIE ED ESSENZIALI DEL CONTRATTO - SUFFICIENZA.*
La valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ. - che è di puro merito e come tale incensurabile in Cassazione se adeguatamente e correttamente motivata - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso venga accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni alle scadenze pattuite. (Conf 295/80, mass n 403695).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)