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Sez. 2, Sentenza n. 8897 del 28/10/1994 (Rv. 488294 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Apprezzamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488294-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

Il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla gravità o meno dell'inadempimento ove sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici è incensurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)