Sez. 1, Sentenza n. 3768 del 07/11/1990 Cc. (dep. 12/12/1990) Rv. 185992 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ESTRADIZIONE PER REATI POLITICI - REATO POLITICO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - INDICAZIONE.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ESTRADIZIONE PER REATI POLITICI - REATO POLITICO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - INDICAZIONE.*
In tema di divieto di estradizione per reati politici, ai fini dell'individuazione del "reato politico", oltre che all'oggetto dell'incriminazione, al bene giuridico tutelato ed ai motivi della condotta criminosa, che hanno indubbia Rilevanza come elementi sicuramente sintomatici della possibilità che la richiesta di estradizione mascheri un attentato alla personalità dell'estradando, bisogna fare riferimento, ampliando il concetto di reato politico, a quei fattori di natura collettiva e sociale dai quali possa emergere il pericolo di inquinamento della funzione repressiva, come concepita dalla nostra carta costituzionale. (V sez i, C C 15 dicembre 1989, Van anraat; (V mass n 177016; (V mass n 152176).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 4, Costituzione art. 26 com. 2, Cod. Pen. art. 8 com. 3, Cod. Pen. art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)