diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11766 del 20/05/2009 (Rv. 608238 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE | Interessi passivi moratori - Deducibilità - Condizioni - Rapportabilità dell'operazione ai ricavi - Necessità - Interessi accessori ad una sanzione - Indeducibilità.
Stato
decisa il 2009-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608238-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi moratori, ai sensi degli artt. 63 e 75, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nella versione applicabile "ratione temporis"), sono deducibili se l'operazione cui accedono, per sua natura, sia rapportabile ai ricavi; ne consegue che, in difetto di deducibilità della posta principale (nella specie, una somma pagata a titolo di sanzione), gli interessi moratori che ad essa accedono sono indeducibili, a prescindere dal giudizio di inerenza.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 63, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)