Sez. L, Sentenza n. 2606 del 12/03/1987 (Rv. 451725 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - SCIOPERO DELLE MAESTRANZE DI UN SETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - IMPOSSIBILITÀ DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NEGLI ALTRI SETTORI - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO DALL'OBBLIGO RETRIBUTIVO NEI CONFRONTI DEI NON SCIOPERANTI - SUSSISTENZA - CONDIZIONE - TRATTENIMENTO NEI REPARTI DEI LAVORATORI NON SCIOPERANTI - OBBLIGO RETRIBUTIVO - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA DA PARTE DI DETTI LAVORATORI DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE PER FAR FRONTE ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - SCIOPERO DELLE MAESTRANZE DI UN SETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - IMPOSSIBILITÀ DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NEGLI ALTRI SETTORI - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO DALL'OBBLIGO RETRIBUTIVO NEI CONFRONTI DEI NON SCIOPERANTI - SUSSISTENZA - CONDIZIONE - TRATTENIMENTO NEI REPARTI DEI LAVORATORI NON SCIOPERANTI - OBBLIGO RETRIBUTIVO - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA DA PARTE DI DETTI LAVORATORI DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE PER FAR FRONTE ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE - CONSEGUENZE.*
Nello sciopero delle maestranze di un settore dell'organizzazione aziendale, che impedisca la prosecuzione dell'attività di altri settori, la sopravvenuta impossibilità (parziale, in quanto temporanea) delle prestazioni dei lavoratori addetti a tali settori comporta l'esonero del datore di lavoro dall'Obbligo di corrispondere la retribuzione ai detti lavoratori non scioperanti, sempreché i medesimi siano stati posti effettivamente in libertà. Pertanto, l'Obbligo retributivo sussiste ove i lavoratori non scioperanti siano stati invece trattenuti nei reparti e non è escluso dal fatto che gli stessi dipendenti non si siano attenuti a Disposizioni loro legittimamente impartite per far fronte alla particolare situazione, potendo ciò dar luogo a provvedimenti disciplinari (o all'Obbligo di risarcimento), ma non ad un'automatica riduzione del corrispettivo commisurata al calo di produzione. (V 3160/83, mass n 428069; (V 2179/79, mass n 398530).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)