Sez. L, Sentenza n. 3160 del 09/05/1983 (Rv. 428069 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - SCIOPERO COSIDDETTO A SCACCHIERA - CONSEGUENTE INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE LINEE DI PRODUZIONE ANCHE SUCCESSIVE - IMPOSSIBILITÀ PER IL DATORE DI LAVORO DI ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE DI CONTINUARE LA PRODUZIONE E DI IMPIEGARE L'ATTIVITÀ DEI LAVORATORI DELLE LINEE NON INTERESSATE ALLO SCIOPERO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - SCIOPERO COSIDDETTO A SCACCHIERA - CONSEGUENTE INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE LINEE DI PRODUZIONE ANCHE SUCCESSIVE - IMPOSSIBILITÀ PER IL DATORE DI LAVORO DI ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE DI CONTINUARE LA PRODUZIONE E DI IMPIEGARE L'ATTIVITÀ DEI LAVORATORI DELLE LINEE NON INTERESSATE ALLO SCIOPERO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
Quando l'interruzione del lavoro, per sciopero cosiddetto a scacchiera (cioè in una linea di produzione che costituisca una lavorazione antecedente ad altre che operano successivamente sul medesimo materiale), comporta l'interruzione anche delle attività delle linee successive, tale interruzione crea un fatto eccezionale, sopravvenuto ed imprevedibile, che costituisce per il datore di lavoro una causa di impossibilità di adempimento dell'obbligazione di continuare la produzione e di impiegare l'attività - non più utile, proficua e redditizia - dei lavoratori delle linee non interessate allo sciopero, con il conseguente venir meno dello Obbligo del pagamento della relativa retribuzione. (Conf 2179/79, mass n 398530).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)