Sez. 4, Sentenza n. 8242 del 01/08/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170475 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - NECESSITÀ DELLA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DA CIASCUNA VIOLAZIONE - DIVERSE VITTIME DELLE SINGOLE VIOLAZIONI - RISARCIMENTO DI TUTTE - NECESSITÀ - VITTIME NON TUTTE IDENTIFICATE - INAPPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE.*
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - NECESSITÀ DELLA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DA CIASCUNA VIOLAZIONE - DIVERSE VITTIME DELLE SINGOLE VIOLAZIONI - RISARCIMENTO DI TUTTE - NECESSITÀ - VITTIME NON TUTTE IDENTIFICATE - INAPPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE.*
In caso di reato continuato, quando diverse siano le vittime delle singole violazioni, non è necessario, ai fini dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., individuare la violazione più grave, dovendo il risarcimento comprendere tutti i danni derivanti dal reato in relazione a tutti i fatti criminosi. Conseguentemente, se non tutti i soggetti passivi siano stati identificati, non è applicabile la detta attenuante per la impossibilità di valutare l'effettiva integralità del risarcimento. (Conf mass n 159490; (Conf mass n 146601, sulla prima parte; (contra mass n 113415; (contra mass n 103903, contrasto segnalato, rv: 900018).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)