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Sez. 2, Sentenza n. 1665 del 02/07/1969 Ud. (dep. 09/12/1969) Rv. 113415 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE -ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RIPERIBILITA AL DANNO CAGIONATO DAL REATO RITENUTO PIU GRAVE.*
Stato
decisa il 1969-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113415-01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE -ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RIPERIBILITA AL DANNO CAGIONATO DAL REATO RITENUTO PIU GRAVE.*

Ai fini dell'applicabilita della circostanza attenuante del risarcimento integrale del danno, in tema di reato continuato, non deve aversi riguardo al danno cagionato da ciascuno dei reati uniti sotto il vincolo della continuazione, ma soltanto di quello cagionato dal reato ritenuto come il piu grave per la Determinazione della pena base. (V 112998, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)