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Sez. 2, Sentenza n. 7697 del 13/07/1993 (Rv. 483120 - 01)

Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - Per omessa riscossione di crediti ed assegni | Diritto del mittente ad ottenere dal vettore il prezzo pagato dal destinatario della cosa - Termine di prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483120-01

Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - Per omessa riscossione di crediti ed assegni

Qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola cosidetta di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo per conto del mittente è lo stesso vettore, i diritti riferibili a codesta operazione, come il diritto del mittente ad ottenere dal vettore il prezzo pagato dal destinatario della cosa, sono anch'essi soggetti come quelli nascenti dal contratto principale di trasporto alla prescrizione breve di cui all'art. 2951 cod. civ., il cui termine decorre dal giorno in cui è avvenuta o doveva avvenire la consegna della cosa nel luogo di destinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)