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Sez. 3, Sentenza n. 16572 del 25/11/2002 (Rv. 558691 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI | Clausola di assegno - Portata.
Stato
decisa il 2002-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558691-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI

In materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore è obbligato ad esigere il prezzo della merce trasportata, dal destinatario cui esegue la consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1692

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)