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Sez. 2, Sentenza n. 586 del 16/03/1967 (Rv. 326568 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - INDEBITO - RECUPERO DA PARTE DELL'INPS - LEGITTIMAZIONE PASSIVA E MODALITA.*
Stato
decisa il 1967-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326568-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - INDEBITO - RECUPERO DA PARTE DELL'INPS - LEGITTIMAZIONE PASSIVA E MODALITA.*

La legge speciale sugli assegni familiari dispone che, nel caso di indebita percezione di questi da parte dei lavoratori, le somme da restituire debbono essere recuperate dallo stesso datore di lavoro, che le ha pagate, sull'importo degli assegni familiari ancora da corrispondere e su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro. Pertanto l' INPS, che abbia rimborsato all'imprenditore l'ammontare degli assegni da questi illegalmente pagati ai propri dipendenti, non e legittimato a recuperare direttamente da costoro le somme esborsate. In tal caso, infatti, la restituzione all' INPS di dette somme spetta unicamente al datore di lavoro che ne ha ottenuto il rimborso, salva rivalsa nei confronti di propri dipendenti. Legittimamente, pertanto, l' INPS realizza il recupero delle somme esborsate, non effettuando, nei confronti del datore di lavoro, rimborsi per anticipi di assegni familiari legittimamente corrisposti e cioe negando la compensazione con i contributi assicurativi dovuti dallo stesso imprenditore, sino all'ammontare della somma di cui quest'ultimo ha ottenuto senza titolo il rimborso. (Cfr. 1994-65).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1937 num. 1239 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)