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Sez. L, Sentenza n. 6545 del 05/11/1983 (Rv. 431254 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - SIMULAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - AZIONE DELL'INPS DIRETTA AL RECUPERO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI INDEBITAMENTE EROGATI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SIMULATO LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431254-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - SIMULAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - AZIONE DELL'INPS DIRETTA AL RECUPERO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI INDEBITAMENTE EROGATI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SIMULATO LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il principio, per cui in caso di simulazione del rapporto di lavoro, legittimato passivo rispetto all'Azione dell'INPS, intesa al recupero degli assegni familiari indebitamente erogati, è soltanto il datore di lavoro, non essendosi costituito alcun rapporto fra l'istituto e il lavoratore apparente beneficiario degli assegni stessi, non trova applicazione allorché quest'ultimo, in Sede di procedimento penale, sia stato condannato per il delitto di truffa in concorso con il simulato datore di lavoro ed, in solido con il medesimo, al risarcimento dei danni in favore dell'istituto (costituitosi parte civile in tale procedimento) e l'Azione di quest'ultimo nei confronti del simulato lavoratore abbia base nel giudicato penale con le statuizioni civili ivi contenute, afferenti ad un danno identificato nell'importo degli assegni erogati sine titulo. (V 601/71, mass n 350316; (V 2187/69, mass n 341514; (V 586/67, mass n 326568).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)