Sez. 5, Sentenza n. 1288 del 25/11/1982 Ud. (dep. 10/02/1983) Rv. 157399 - 01
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - NULLITÀ - PORTATA PRECETTIVA DELLA PRONUNCIA - INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE - OMISSIONE, IN DISPOSITIVO, DELLA CONDANNA DELL'IMPUTATO AI DANNI - RETTIFICAZIONE (CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI) - AMMISSIBILITÀ.*
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - NULLITÀ - PORTATA PRECETTIVA DELLA PRONUNCIA - INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE - OMISSIONE, IN DISPOSITIVO, DELLA CONDANNA DELL'IMPUTATO AI DANNI - RETTIFICAZIONE (CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI) - AMMISSIBILITÀ.*
La portata precettiva della pronuncia del giudice va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni contenute in motivazione. Consegue che in caso di condanna dell'imputato ai danni contemplata solo in motivazione, non si configura, relativamente al dispositivo omesso, nullità ai sensi dell'art. 475 n. 4 cod. proc. pen., ma semplice errore materiale, da correggere a norma dell'art. 149 cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 149, Cod. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)