Sez. 3, Sentenza n. 1258 del 04/03/1981 (Rv. 411838 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ESECUZIONE DELLA PROPRIA PRESTAZIONE OD OFFERTA DI ESSA NEI MODI DI LEGGE DA PARTE DI CHI CHIEDE L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - NECESSITA - CONDIZIONI - PREVIO PAGAMENTO DELL'IVA DA PARTE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ESECUZIONE DELLA PROPRIA PRESTAZIONE OD OFFERTA DI ESSA NEI MODI DI LEGGE DA PARTE DI CHI CHIEDE L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - NECESSITA - CONDIZIONI - PREVIO PAGAMENTO DELL'IVA DA PARTE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La parte che chiede l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto ha l'Onere di eseguire la propria prestazione o di farne offerta nei modi di legge solo se essa sia gia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre e esonerato da detto Onere quando la prestazione non sia ancora esigibile, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la sentenza costitutiva deve essere senz'altro emessa ed il pagamento del prezzo va posto come condizione dell'efficacia traslativa della decisione stessa. Tale efficacia traslativa non puo essere invece condizionata al pagamento da parte del promissario acquirente dell'IVA, dato che l'Obbligo di tale pagamento non deriva dal contratto, ma dalla pretesa tributaria dello stato e dal diritto di rivalsa del venditore. (Conf 3266/79, mass n 399644; (Conf 837/79, mass n 397010; (Conf 2272/77, mass n 385992).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)