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Sez. U, Sentenza n. 1238 del 25/05/1962 (Rv. 252023 - 01)

ATTO AMMINISTRATIVO - CONTROLLI - VISTO - DI ESECUTORIETA - APPROVAZIONE - RILEVANZA AI FINI DELL'EFFICACIA E NON DELL'ESISTENZA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AZIONE POSSESSORIA CONTRO LA PA - VIOLAZIONE DEL POSSESSO FONDATA SU DI UN ATTO AMMINISTRATIVO MA POSTA IN ESSERE PRIMA DELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONTROLLO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA PROPONIBILITA DELL'AZIONE - LESIONE DEL POSSESSO POSTA IN ESSERE DALLA PA A MEZZO DI UN TERZO INCARICATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1962-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252023-01

ATTO AMMINISTRATIVO - CONTROLLI - VISTO - DI ESECUTORIETA - APPROVAZIONE - RILEVANZA AI FINI DELL'EFFICACIA E NON DELL'ESISTENZA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AZIONE POSSESSORIA CONTRO LA PA - VIOLAZIONE DEL POSSESSO FONDATA SU DI UN ATTO AMMINISTRATIVO MA POSTA IN ESSERE PRIMA DELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONTROLLO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA PROPONIBILITA DELL'AZIONE - LESIONE DEL POSSESSO POSTA IN ESSERE DALLA PA A MEZZO DI UN TERZO INCARICATO - IRRILEVANZA.*

L'atto con il quale un ente pubblico manifesta la sua volonta deve ritenersi giuridicamente perfetto con la sua emanazione. Sia il visto prefettizio di esecutorieta sia l'approvazione dell'autorita tutoria non costituiscono requisiti attinenti alla formazione, alla perfezione o all'esistenza giuridica dell'atto amministrativo, bensi elementi estrinseci che integrano Atti a se stanti ed ineriscono all'efficacia ed esecutorieta dell'atto cui si riferiscono; per di piu una volta intervenuti, operano ex tunc per modo che l'atto deve considerarsi produttivo di effetti giuridici fin dalla data nella quale fu emesso. Questo principio importa che, ai fini della proponibilita della Azione possessoria, diretta ad ottenere l'eliminazione di uno stato di fatto che trovi puntuale rispondenza in un atto amministrativo non puo attribuirsi alcuna Rilevanza alla circostanza che tale stato di fatto sia stato attuato anteriormente al provvedimento dell'autorita di controllo, che ha impresso all'atto stesso efficacia ed esecutorieta. Ai predetti fini, e altresi irrilevante che la detta attivita sia stata posta in essere direttamente dall'amministrazione o da persona estranea, dalla medesima incaricata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST., Legge 03/03/1934 num. 383 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)