Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/08/2011 (Rv. 619633 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Legali rappresentanti e dirigenti di società con capitale pubblico maggioritario - Ineleggibilità a sindaco - Fondamento - Forma assunta dalla società di capitale - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In materia elettorale, l'art. 60, primo comma, n. 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune o della provincia, mira a prevenire una possibile incidenza sulla libertà di voto da parte di chi già rivesta un ruolo influente, tale da arrecare un "vulnus" alla "par condicio" con gli altri candidati, determinando la violazione delle disposizioni che prevedono le cause di ineleggibilità l'invalidità dell'elezione del soggetto ineleggibile, che non abbia tempestivamente rimosso la relativa causa; secondo un significato solo estensivo della causa di ineleggibilità (già prevista anche all'art. 2, comma 1, n. 10 della legge n. 154 del 1981), pertanto, non rileva la forma specifica assunta dalla società di capitali nella cui organizzazione il candidato si trovi inserito (nella specie, una società a responsabilità limitata avente come unico socio il comune, deputata all'erogazione di servizi pubblici locali), poiché nessuna incidenza ha tale forma sul potere d'influenza che l'amministratore della società può esercitare per avvantaggiarsi nella competizione elettorale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 48, Costituzione art. 51, Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2462
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)