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Sez. 1, Sentenza n. 4085 del 22/03/2001 (Rv. 544993 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Ricevuta bancaria - Natura e funzione - Consegna delle ricevute alla banca - Idoneità al trasferimento del credito - Esclusione - Contratto di sconto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Mandato in rem propriam - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544993-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

La ricevuta bancaria consiste in un documento, non riconducibile nella categoria dei titoli di credito, contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore, con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente, sicché la consegna della ricevuta alla banca si distingue nettamente dal contratto di sconto (la ricevuta, infatti, non è idonea trasferire la titolarità del credito, e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente non è direttamente correlata alla natura del documento, ma dipende dalla positiva valutazione compiuta dalla banca mandataria in ordine all'affidabilità del cliente, mentre connotazione fondamentale del contratto di sconto è proprio il collegamento funzionale tra l'anticipazione della somma e la cessione pro solvendo del credito), esaurendosi nel conferimento, in favore dell'istituto di credito, di un mandato "in rem propriam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1858

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)