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Sez. 1, Sentenza n. 13278 del 05/10/2000 (Rv. 540782 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Ricevuta bancaria - Natura giuridica e funzione - Consegna delle ricevute alla banca - Idoneità al trasferimento del credito - Esclusione - Contratto di sconto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Mandato "in rem propriam" - Configurabilità - Mandato integrante (anche) una cessione del credito riscosso - Ammissibilità ex art. 1322 cod.civ. - Conseguenze in caso di fallimento del cedente.
Stato
decisa il 2000-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540782-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

La ricevuta bancaria consiste in un documento, non riconducibile alla categoria dei titoli di credito, contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore, con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura, e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente, sicché la consegna della ricevuta alla banca si distingue nettamente dal contratto di sconto (la ricevuta, infatti, non è idonea a trasferire la titolarità del credito, e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente, sia pure diminuita degli interessi, non è correlata direttamente alla natura del documento, ma dipende dalla positiva valutazione compiuta dalla banca mandataria in ordine all'affidabilità del cliente, mentre connotazione fondamentale del contratto di sconto è proprio il collegamento funzionale tra l'anticipazione della somma e la cessione "pro solvendo" del credito), esaurendosi nel conferimento, in favore dell'istituto di credito, di un mandato "in rem propriam" a riscuotere il credito. Il legittimo esercizio dell'autonomia negoziale non impedisce, peraltro, che il mandato "de quo" possa integrare, altresì, anche gli estremi della cessione del credito riscosso, esplicando, così, funzione non soltanto di garanzia, ma anche solutoria, con la conseguenza che, trattandosi di un mezzo satisfattorio diverso dal danaro, esso risulti, in caso di fallimento del cedente, non radicalmente inopponibile alla massa, ma suscettibile di revocatoria ex art. 67 della legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)