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Sez. L, Sentenza n. 5041 del 17/11/1977 (Rv. 388648 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - VENDITA PER PARTI DISTINTE DELLA PROPRIETA DELLA COSA LOCATA - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DI DIRITTI AUTONOMI IN FAVORE DEI RISPETTIVI ACQUIRENTI - GIUDIZIO DI RILASCIO PROMOSSO DA UN ACQUIRENTE PARZIALE - LITISCONSORZIO CON GLI ALTRI LOCATORI - ESCLUSIONE - VENDITA DELL'IMMOBILE LOCATO PER QUOTE IDEALI - CONSEGUENZE - CONTRATTO UNICO CON PLURALITA DI PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388648-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - VENDITA PER PARTI DISTINTE DELLA PROPRIETA DELLA COSA LOCATA - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DI DIRITTI AUTONOMI IN FAVORE DEI RISPETTIVI ACQUIRENTI - GIUDIZIO DI RILASCIO PROMOSSO DA UN ACQUIRENTE PARZIALE - LITISCONSORZIO CON GLI ALTRI LOCATORI - ESCLUSIONE - VENDITA DELL'IMMOBILE LOCATO PER QUOTE IDEALI - CONSEGUENZE - CONTRATTO UNICO CON PLURALITA DI PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITA.*

Quando il proprietario locatore di un immobile aliena per parti distinte la proprieta della cosa locata, il rapporto di locazione si scinde in tanti distinti rapporti quanti sono gli acquirenti, i quali, ciascuno per la parte rispettivamente acquistata, assumono la veste di locatori ai sensi degli artt 1599 e 1602 cod civ, con la conseguenza che l'acquirente parziale il quale agisca per il rilascio della cosa locata a seguito di risoluzione del contratto, agisce per far valere un diritto autonomo e indipendente (limitatamente alla parte da lui acquistata) da quello degli altri locatori, onde il giudizio non deve essere integrato nei confronti di questi ultimi. Tale principio, ovviamente, non opera nel caso di alienazione dello immobile locato per quote ideali, poiche tale fattispecie da luogo ad un contratto unico con pluralita di parti e, quindi, ad un'ipotesi tipica di litisconsorzio necessario, non potendo la situazione giuridica unica, consistente nella cessazione o nella permanenza dell'unico contratto, sussistere nei confronti di alcuni soggetti e non nei confronti di altri. (V 2168/63; (V 1403/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)