Sez. L, Sentenza n. 675 del 01/02/1990 (Rv. 465102 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA NEGOZIALE APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA NEGOZIALE APPLICABILE.*
L'appartenenza del lavoratore ad una delle categorie (dirigente, impiegato od operaio) fissate dal primo comma dell'art. 2095 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 190 del 1985) deve essere accertata non sulla base di un'astratta definizione della categoria stessa ma alla stregua della disciplina negoziale applicabile. (nella specie, la suprema Corte, cassando l'impugnata sentenza, ha ritenuto viziato il procedimento logico del giudice del merito che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di funzionario di direzione di grado settimo del Banco di Napoli, assume come corrispondente unicamente alla categoria dirigenziale la mansione di preposto ad Agenzia foranea di terza categoria, sul presupposto della pretesa inclusione della mansione stessa fra quelle del funzionario di direzione di grado settimo, senza un'approfondita indagine ed adeguata valutazione sull'eventuale inclusione, ad opera della disciplina negoziale, di mansioni aventi analogo contenuto fra quelle proprie della qualifica inferiore di capo ufficio di grado ottavo). (Conf 5080/88, mass n 459864; (Conf 5006/88, mass n 459812).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)