Sez. L, Sentenza n. 5006 del 30/08/1988 (Rv. 459812 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - APPARTENENZA DEL LAVORATORE AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 2095 COD. CIV. - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO DI DIREZIONE DI GRADO SETTIMO DEL BANCO DI NAPOLI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - APPARTENENZA DEL LAVORATORE AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 2095 COD. CIV. - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO DI DIREZIONE DI GRADO SETTIMO DEL BANCO DI NAPOLI.*
L'appartenenza del lavoratore ad una delle categorie (dirigente, impiegato od operaio) fissate dal primo comma dell'art. 2095 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 190 del 1985) dev'essere accertata non sulla base di un'astratta definizione della categoria stessa ma alla stregua della disciplina negoziale applicabile, cui il secondo comma dello stesso articolo rimanda, in relazione al ramo di produzione ed alla particolare struttura dell'impresa, risultante dall'attuazione dei suoi peculiari criteri auto-organizzativi. (nella specie, la C.S. ha annullato la decisione dei giudici del merito, ritenendo viziato da violazione della norma di diritto suindicata il procedimento logico del giudice, che, ai fini della attribuzione della qualifica di funzionario di direzione di grado settimo del Banco di Napoli (prevista dagli ordinamenti dell'ente), assume - sull'indimostrato presupposto di appartenenza della predetta qualifica alla categoria dirigenziale - che la mansione di preposto ad Agenzia foranea di terza categoria corrisponda unicamente a detta qualifica (e non anche alla qualifica di capo ufficio impiegato di grado ottavo), sulla base di una riscontrata inclusione della mansione stessa fra quelle del funzionario di direzione di grado settimo, senza una più approfondita indagine e adeguata motivazione sull'eventuale ricorrenza, derivante dalla disciplina negoziale, di mansioni aventi analogo contenuto anche per la qualifica (inferiore) di capo ufficio impiegato di grado ottavo). (V 2419/88, mass n 458181; (V 2111/88, mass n 457963; (V 2923/85, mass n 440675).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)