Sez. 1, Ordinanza n. 647 del 02/04/1973 Cc. (dep. 25/07/1973) Rv. 124684 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELL'INTERESSATO ALL'UDIENZA CAMERALE - NECESSITA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELL'INTERESSATO ALL'UDIENZA CAMERALE - NECESSITA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE.*
Per il carattere giurisdizionale del processo di prevenzione ed in forza dell'art 4, comma secondo, legge 27 dicembre 1956, n 1423, l'interessato deve essere invitato a comparire all'udienza in camera di consiglio, nella quale si discutera l'applicazione della misura proposta; la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza costituisce quindi un presupposto processuale, integrando un elemento necessario per l'instaurazione di un valido rapporto processuale. Ne consegue che, ove egli prospetti l'esistenza di un impedimento a presenziare, il giudice non puo decidere in ordine all'applicazione della misura di prevenzione, senza prima provvedere in merito alla legittimita o meno dell'impedimento sussistendo altrimenti violazione dell'art 185 n 3 cod proc pen. se pertanto, dopo l'allegazione dell'impedimento, il procedimento venga rinviato anche senza un formale provvedimento sul motivo addotto, non sussiste nullita, poiche la mancata decisione sulla proposta e la possibilita di audizione in altra udienza(per la quale dovra essere comunicato l'avviso)escludono che siano stati lesi i diritti di difesa dell' interessato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)