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Sez. 4, Sentenza n. 546 del 06/07/1982 Ud. (dep. 25/01/1983) Rv. 157043 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - COLPA E CONCORSO DI COLPE - CONCORSO DI COLPA DELLA PERSONA OFFESA - OBBLIGO DI DETERMINAZIONE - SUSSISTENZA - QUANTIFICAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI E ARITMETICI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157043-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - COLPA E CONCORSO DI COLPE - CONCORSO DI COLPA DELLA PERSONA OFFESA - OBBLIGO DI DETERMINAZIONE - SUSSISTENZA - QUANTIFICAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI E ARITMETICI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di reato colposo il giudice di merito, che riconosca il concorso di colpa della persona offesa, è tenuto a precisare la entità dell'apporto causale, ma tale quantificazione non deve essere necessariamente espressa in termini percentuali o, comunque, aritmetici, essendo sufficiente anche una generica, purché significativa, indicazione. (V 144680; (V 149542; (Conf 141656; (Conf 152468; (Conf 152764).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)