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Sez. U, Sentenza n. 1002 del 19/02/1981 (Rv. 411527 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - FINANZIAMENTI (CREDITO) - IN GENERE - IMPRESA BENEFICIARIA - ISTANZA PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL PAGAMENTO DILAZIONATO A TASSI AGEVOLATI DEI DEBITI - SUCCESSIVA DOMANDA DI DINIEGO DELLA FACOLTA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI AGIRE ESECUTIVAMENTE SECONDO L'ORIGINARIO PIANO DI AMMORTAMENTO, O DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI INTESI AD EVITARE IL DANNO DERIVABILE DALLA MINACCIATA ESECUZIONE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411527-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - FINANZIAMENTI (CREDITO) - IN GENERE - IMPRESA BENEFICIARIA - ISTANZA PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL PAGAMENTO DILAZIONATO A TASSI AGEVOLATI DEI DEBITI - SUCCESSIVA DOMANDA DI DINIEGO DELLA FACOLTA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI AGIRE ESECUTIVAMENTE SECONDO L'ORIGINARIO PIANO DI AMMORTAMENTO, O DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI INTESI AD EVITARE IL DANNO DERIVABILE DALLA MINACCIATA ESECUZIONE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

La domanda, con la quale un'impresa industriale, beneficiaria di finanziamenti da parte di istituti di credito, deduca di aver presentato istanza per il consolidamento ed il pagamento dilazionato a tassi agevolati dei relativi debiti, in forza della previsione dell'art 5 della legge 5 dicembre 1978 n 787 sul risanamento finanziario delle imprese, e chieda che si neghi, per tale ragione, la facolta degli istituti medesimi di agire esecutivamente per conseguire il pagamento delle rate scadute, secondo l'originario piano di ammortamento, ovvero in via cautelare e strumentale, l'adozione di provvedimenti urgenti intesi ad evitare il danno che potrebbe derivarle dalla minacciata esecuzione, non e improponibile per difetto assoluto di giurisdizione, ma e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda stessa, a prescindere da ogni questione di merito sul fondamento di dette richieste, ovvero sulla ricorrenza dei presupposti per l'adozione degli indicati provvedimenti, si ricollega ad una situazione soggettiva che e suscettibile di trovare astrattamente tutela nella invocata norma di legge e che ponendo in discussione l'esigibilita di crediti derivanti da rapporti obbligatori privatistici, non anche eventuali Atti e provvedimenti discrezionali attinenti alla concessione o meno del menzionato consolidamento, ha natura e consistenza di diritto soggettivo. (V 3666/79, mass n 400084; (V 1196/79, mass n 397414).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 05/12/1978 num. 787 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)