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Sez. L, Sentenza n. 11282 del 23/11/1990 (Rv. 469877 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - PRESUPPOSTI - SPECIFICITÀ DELLA RICHIESTA, ALLEGAZIONE DELLA SPROPORZIONE E PROVA DELLA ECCESSIVITÀ DELLA SANZIONE - ONERI DEL SOGGETTO OBBLIGATO.*
Stato
decisa il 1990-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469877-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - PRESUPPOSTI - SPECIFICITÀ DELLA RICHIESTA, ALLEGAZIONE DELLA SPROPORZIONE E PROVA DELLA ECCESSIVITÀ DELLA SANZIONE - ONERI DEL SOGGETTO OBBLIGATO.*

L'Esercizio, da parte del giudice, del potere (che incide sull'autonomia negoziale dei contraenti) di diminuire equamente la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo (art. 1384 cod. civ.) postula non solo una specifica richiesta ma anche la allegazione, da parte del soggetto obbligato, delle ragioni dell'asserita manifesta sproporzione della penale rispetto allo interesse del creditore, nonché la prova delle circostanze che rendano ictu oculi rilevabile l'eccessività della sanzione convenzionalmente prevista per l'inadempimento o l'inesatto adempimento. (V 519/82, mass n 418224).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)