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Sez. 2, Sentenza n. 10439 del 21/10/1998 (Rv. 519929 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Domanda di parte - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519929-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

La riduzione della penale a norma dell'art. 1384 cod. civ. può essere esercitata dal giudice solo a seguito di domanda della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)