Sez. L, Sentenza n. 10305 del 28/06/2003 (Rv. 564673 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Assicurato con pregressa attività lavorativa in Stati diversi - Totalizzazione dei contributi - Ammissibilità - Condizioni - Previsione contenuta in un accordo bilaterale o in un regolamento comunitario - Necessità - Totalizzazione di contributi versati in Stati non vincolati tra loro da accordi bilaterali - Ammissibilità - Fondamento - Determinazione della misura della prestazione da parte dell'INPS - Sistema del "pro rata" - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Nel caso in cui un lavoratore italiano abbia svolto attività lavorativa in Stati diversi ed abbia quindi acquisito diverse posizioni assicurative, la totalizzazione dei contributi, ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale di anzianità, è possibile, in forza della legislazione italiana, tutte le volte in cui o per l'esistenza di convenzioni bilaterali (nella specie, Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America del 23 maggio 1973, ratificata con legge 23 febbraio 1975, n. 86) o per i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (nella specie, regolamento CEE 1408 del 1971, per l'attività lavorativa svolta in Francia), i contributi versati all'estero debbano essere considerati come versati in Italia, anche se tra i Paesi diversi dall'Italia non esistano accordi in tal senso, giacché quei contributi devono essere considerati come effettuati secondo la legislazione italiana e quindi cumulabili tra loro. Tuttavia, ai fini della determinazione della misura della prestazione che spetterebbe in virtù dei periodi totalizzati, l'INPS deve liquidare l'importo della prestazione a suo carico esclusivamente in proporzione al periodo assicurativo compiuto in Italia, secondo il sistema del "pro rata", come previsto dall'art. 9, comma secondo, della Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America e dall'art. 46 del citato regolamento comunitario.
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1975 num. 86, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)