Sez. 1, Sentenza n. 48797 del 19/09/2003 Ud. (dep. 19/12/2003) Rv. 226464 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Straniero non a conoscenza della lingua italiana - Arresto in flagranza - Immediata nomina di un interprete - Necessità - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE
In base al testuale tenore dell'art. 143, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui l'imputato che non conosca la lingua italiana ha diritto all'assistenza di un interprete "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti a cui partecipa", deve escludersi che già all'atto dell'arresto in flagranza di uno straniero non a conoscenza della lingua italiana si debba provvedere a farlo assistere da un interprete, atteso che, per un verso, l'arresto in flagranza non comporta la immediata "formulazione" di un'accusa a carico dell'arrestato, avendo luogo la medesima soltanto con l'interrogatorio che il giudice deve effettuare in sede di convalida dell'arresto, nell'osservanza delle forme previste dall'art. 65 cod. proc. pen. (tra cui, in particolare, la contestazione del fatto "in forma chiara e precisa"); per altro verso, non può neppure dirsi che l'arresto in flagranza sia un atto al quale "partecipi" l'arrestato, dal momento che questi non può che limitarsi a subirlo, spettando l'iniziativa dell'atto medesimo ed il suo compimento solo ed esclusivamente alla polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)