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Sez. 6, Sentenza n. 50105 del 24/10/2013 Ud. (dep. 12/12/2013) Rv. 258322 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Straniero non a conoscenza della lingua italiana - Arresto in flagranza - Obbligo di traduzione scritta del contenuto del verbale d'arresto alla luce della direttiva 2010/64/UE - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258322-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

L'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di tradurre il contenuto del verbale d'arresto di uno straniero alloglotta, in una lingua a lui nota, non può essere desunto dalle disposizioni della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali), non rientrando il predetto verbale tra i "documenti fondamentali" per garantire l'esercizio del diritto di difesa, individuati dall'art. 3 della direttiva. (Principio affermato prima dell'emanazione del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, attuativo della richiamata direttiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)