Sez. U, Sentenza n. 1988 del 22/07/1966 (Rv. 323861 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER LESIONE DELL'INTEGRITA FISICA DEL PUBBLICO DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER LESIONE DELL'INTEGRITA FISICA DEL PUBBLICO DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Spetta al giudice ordinario conoscere della domanda di risarcimento danni, proposta da un impiegato pubblico contro la pubblica amministrazione, fondata su un'assunta responsabilita di quest'ultima in ordine alla lesione dell'integrita fisica della persona del pubblico dipendente, essendosi verificati tali danni non quale conseguenza necessaria del rapporto d'impiego, ma in occasione della prestazione di un'attivita collegata con le mansioni assegnate. (nella specie, l'attore lamentava di avere, nell'Esercizio delle sue mansioni di medico assistente presso gli ospedali sanatoriali dello i n P S, ed, in particolare, per il contratto con la streptomicina somministrata agli ammalati, contratto delle gravi infermita che gli avevano inibito la prosecuzione delle mansioni affidategli nonche lo Esercizio della libera professione). (Cfr. 349-64).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1064 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)