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Sez. U, Sentenza n. 304 del 16/01/1987 (Rv. 450060 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - DIPENDENTI - INFORTUNI SUL LAVORO O MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO NON COPERTO DA ASSICURAZIONE PRESSO L'INAIL - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450060-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - DIPENDENTI - INFORTUNI SUL LAVORO O MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO NON COPERTO DA ASSICURAZIONE PRESSO L'INAIL - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Qualora il dipendente di un ente pubblico non economico (nella specie, università cattolica del sacro cuore), in relazione ad infortunio o malattia professionale, per la quale sia già stato indennizzato dall'Inail, deduca la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per il maggior danno non coperto da detto indennizzo, allegando un fatto colposo costituente reato (art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), la relativa domanda spetta alla cognizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo, perché non si ricollega a diritti ed obblighi inerenti al rapporto di pubblico impiego, ma si traduce nella denuncia di un illecito extracontrattuale, lesivo del diritto assoluto all'integrità fisica. (V 756/85, mass n 438961; (V 6003/83, mass n 430806; (V 3649/78, mass n 393157; (V 1988/66, mass n 323861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)