Sez. 5, Sentenza n. 11496 del 22/09/1998 Ud. (dep. 04/11/1998) Rv. 211622 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI | Protesto - Prova della sussistenza del dolo - Esclusione - Individuazione altrove - Necessità.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI
In materia di emissioni di assegni senza autorizzazione, il protesto, atto del pubblico ufficiale, che accerta quanto dichiarato dal funzionario della banca trattaria, se può costituire prova del fatto che l'autorizzazione sia stata revocata e/o il conto sia estinto, nulla dice in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, consistente nella conoscenza -da parte dell'emittente- della revoca. La stessa "estinzione del conto" non postula necessariamente che la relativa richiesta provenga dal titolare del conto e che, pertanto, egli debba conoscere inequivocabilmente il venir meno dell'autorizzazione di "cheque". È manifestamente illogico, pertanto, dedurre la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame dal solo protesto attestante la chiusura del conto e la mera mancanza di autorizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)