Sez. 1, Sentenza n. 6183 del 21/03/1980 Ud. (dep. 15/05/1980) Rv. 145310 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PRE-ISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - NECESSITA DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PRE-ISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - NECESSITA DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
Non costituiscono Atti di istruzione le indagini della polizia giudiziaria ed anche le intercettazioni telefoniche eseguite dalla stessa polizia, in quanto la necessaria, preventiva autorizzazione dell'autorita giudiziaria, che ha l'esclusiva funzione di consentire e rendere legittimo l'atto rimuovendo l'ostacolo di legge, non incide sulla titolarita dell'atto stesso trasformandolo in atto di istruzione. (Conf mass n 142619).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)