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Sez. L, Sentenza n. 5386 del 05/04/2003 (Rv. 561932 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Prospetto modello D.M./10 - Denuncia dei contributi da versare - Tardiva presentazione - Evasione contributiva - Configurabilità - Sanzione "una tantum " ex art. 1, comma duecentodiciassettesimo, lett. b), legge n. 662/1996 - Applicabilità - Disciplina ex art. 59, comma ventiduesimo, legge n. 449 del 1997.
Stato
decisa il 2003-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561932-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, la tardiva presentazione del modello DM/10, recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare, configura una evasione contributiva - e non già una semplice omissione contributiva - , ricadente nella previsione della lett. b) dell'art. 1, comma duecentodiciassettesimo, legge n. 662 del 1996, che commina una sanzione "una tantum", il cui pagamento, alla stregua della modifica apportata al comma duecentodiciassettesimo del cit. art. 1 legge 662 del 1996 dall'art. 59, comma secondo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)