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Sez. U, Sentenza n. 4808 del 07/03/2005 (Rv. 580696 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Prospetto modello DM/10 - Denuncia di contributi da versare - Mancata presentazione - Conseguenze - Evasione contributiva - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580696-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione - e non già della semplice omissione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera b) dell'art.1, comma secondo17, della legge n.662 del 1996, che commina una sanzione "una tantum" il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al predetto comma secondo17 dall'art.59 della legge n.449 del 1997) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purchè il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che, "in subiecta materia", spieghi influenza l'entrata in vigore dell'art.116, commi 8 ss. della legge n.388 del 2000 (configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro), attesane la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 22 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)