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Sez. 5, Sentenza n. 8716 del 10/04/2013 (Rv. 626160 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Disciplina antecedente all'entrata dell'art. 8 della legge n. 212 del 2000 - Somma corrispondente al credito maturato in eccedenza e non chiesto in rimborso nelle successive dichiarazioni annuali - Detrazione - Facoltà - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626160-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, nel regime applicabile "ratione temporis" antecedente all'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non è configurabile la facoltà di portare in detrazione la somma corrispondente al credito maturato in eccedenza e non chiesto in rimborso nelle successive dichiarazioni annuali, dal momento che l'esercizio di tale facoltà determinerebbe la violazione dell'obbligo di versare quanto effettivamente dovuto in base alle stesse dichiarazioni, depurate dall'indebita detrazione; infatti una compensazione siffatta è ammessa soltanto nei limiti nei quali è esplicitamente regolata, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione, rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche ed inderogabili norme di legge, atteso, altresì, il limite posto, per esigenze antielusive, dall'art. 30, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di computare l'importo in eccedenza in detrazione nell'anno successivo, in quanto la contiguità dei due periodi rende conoscibile e controllabile da parte dell'ufficio la complessiva posizione del contribuente nell'arco del biennio di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)