Sez. 1, Sentenza n. 6932 del 25/07/1994 (Rv. 487505 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Credito del contribuente - Rimborso - Diritto - Consolidamento - Somma medesima - Detrazione nelle successive dichiarazioni annuali - Inammissibilità
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di I.V.A., stante l'alternatività fra richiesta di rimborso e detrazione dalla dichiarazione del credito del contribuente, il fatto chi il diritto al rimborso si sia consolidato, per la omessa rettifica della dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non può attribuire la facoltà di portare in detrazione la medesima somma nelle successive dichiarazioni annuali con conseguente violazione dell'obbligo di versare quanto effettivamente dovuto in base alle stesse dichiarazioni, depurate dall'indebita detrazione, atteso che una compensazione siffatta non è ammessa nella legislazione tributaria, se non nei limiti nei quali è esplicitamente regolata, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)