Sez. 5, Sentenza n. 14588 del 20/11/2001 (Rv. 550398 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Credito del contribuente relativo a rimborso riferito ad annualità successive a quelle concernenti il credito impositivo dell'amministrazione - Compensazione con detto credito - Inammissibilità - Art. 8 della legge n. 212 del 2000, prevedente la estensione dei canoni generali codicistici in tema di estinzione dell'obbligazione per compensazione - Decorrenza dei relativi effetti dall'anno di imposta 2002 - Art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, prevedente la compensazione tra I.V.A. a credito inerente ad una determinata annualità e I.V.A. a debito relativa all'anno successivo - Applicazione analogica o interpretazione estensiva - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di I.V.A., l'analitica regolamentazione, nella normativa vigente, dell'adempimento del contribuente, con la fissazione dell'ammontare, delle modalità e del tempo del versamento, e delle poste detraibili, esprime l'esercizio da parte della legge speciale della facoltà di derogare alle comuni disposizioni codicistiche sull'estinzione per compensazione. Pertanto, siffatta compensazione del credito impositivo con la contrapposta posizione creditoria del "solvens", con riguardo a credito di rimborso determinatosi in periodi successivi a quello relativo al credito di imposta, non è ammessa in quanto non esplicitamente regolata. Nè tale conclusione appare inficiata dalla circostanza che l'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. "statuto dei diritti del contribuente") recepisce, con riguardo all'obbligazione di imposta, i generali canoni del codice civile sulla estinzione per compensazione, in quanto la stessa norma prende atto dell'applicabilità del relativo istituto, alla stregua della normativa tributaria in vigore, solo nei casi specificamente contemplati, rinviando gli effetti dell'innovazione a decorrere dall'anno di imposta 2002, previa emanazione di apposita disciplina di attuazione. Nemmeno la previsione di compensazione in questione può essere desunta, in via di interpretazione estensiva od applicazione analogica, dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, che concerne la possibilità di computare l'I.V.A. a credito, inerente ad una determinata annualità, a decurtazione dell'I.V.A. a debito dell'anno successivo, la quale trova base logica nella contiguità dei due periodi e nell'alternatività della detrazione rispetto al rimborso, mentre, rispetto al credito per rimborso che si evidenzi in relazione ad annualità posteriori - il cui rifluire su periodi pregressi, con effetti estintivi dei corrispondenti debiti, porterebbe all'anomalo risultato di condizionare la pretesa impositiva a vicende future, estranee al periodo al quale la stessa si riferisce - difettano i presupposti di detta disposizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 27 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 33, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)