Sez. 3, Sentenza n. 22458 del 29/03/2018 Cc. (dep. 21/05/2018) Rv. 273150 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Procedimento per decreto - Conversione di pena detentiva in pena pecuniaria - Modalità di determinazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE
In tema di decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, il giudice, nel sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, è libero di rideterminare discrezionalmente il valore giornaliero da moltiplicare per i giorni di pena detentiva indicati dal pubblico ministero, sulla base dei dati da questi allegati concernenti la capacità economica dell'imputato e del suo nucleo familiare, così individuando l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)