Sez. 3 - , Sentenza n. 30691 del 23/05/2019 Ud. (dep. 12/07/2019) Rv. 276678 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie - Art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. come novellato dall'art. 1, comma 53 della legge n.103 del 2017 - Applicabilità ai decreti penali di condanna emessi prima dell’entrata in vigore della disposizione, ma notificati successivamente – Ammissibilità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
In tema di procedimento per decreto, l'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53 della legge n. 103 del 23 giugno 2017 - che ha disciplinato il criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie, fissandolo in una forbice compresa tra un minimo di euro 75 ed un massimo di euro 225 in deroga alla previsione generale di cui all'art. 135 cod. pen. - si applica, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., anche ai decreti penali di condanna emessi prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, ma notificati successivamente, in quanto si tratta di norma di carattere processuale, che ha prodotto effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, seppur derivante dalla scelta del rito. (In motivazione, la Corte ha indicato nell'incidente di esecuzione il rimedio a cui ricorrere nella specie per ottenere l'applicazione della nuova norma).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)