Sez. 5, Sentenza n. 9400 del 21/12/2017 Ud. (dep. 01/03/2018) Rv. 272281 - 01
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE | Sanzione sostitutiva della pena detentiva - Disciplina introdotta dalla legge n.103 del 2017 nel caso di decreto penale - Applicabilità ad altre ipotesi di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - Esclusione.
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE
In materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la disciplina introdotta dall'art.1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n.103, che consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva della pena detentiva non più nei termini fissi stabiliti dall'art. 135 cod. pen., ma in misura variabile (tenendo conto della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare), trova applicazione solo nel caso di procedimento per decreto penale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 53 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)